Strage di Bologna, i giudici: “Prove eclatanti del contributo di Gelli”

I magistrati della Corte d'Appello: "Bellini fu una figura di raccordo fra gli esecutori e chi rese possibile l'attentato"

REGGIO EMILIA – Per la Corte d’Assise di Bologna si può “ritenere fondata l’idea, e la figura di Paolo Bellini ne è al contempo conferma ed elemento costitutivo”, che all’attuazione della strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria del capoluogo emiliano “contribuirono in modi non definiti, ma di cui vi è precisa ed eclatante prova nel ‘documento Bologna’, Licio Gelli e il vertice di una sorta di servizio segreto occulto che vede in Federico Umberto D’Amato la figura di riferimento in ambito atlantico ed europeo”.

E’ quanto si legge in un passaggio delle motivazioni della sentenza con cui, il 6 aprile dell’anno scorso, Bellini è stato condannato all’ergastolo come esecutore materiale dell’attentato, Piergiorgio Segatel a sei anni per depistaggio e Domenico Catracchia a quattro anni per false informazioni ai pm, e nella quale viene trattato anche il ruolo di quelli che sono ritenuti i mandanti e i finanziatori della strage, a partire proprio dal capo della P2 Gelli. Quest’ultimo, così come D’Amato, Mario Tedeschi e Umberto Ortolani, ritenuti a loro volta mandanti, finanziatori e organizzatori dell’attentato, è deceduto: tuttavia, anche se nessuno di loro ha potuto essere processato, nella sentenza la Corte presieduta dal giudice Francesco Caruso ricostruisce minuziosamente il loro ruolo nella vicenda.

Quanto a Bellini, l’ex esponente di Avanguardia nazionale condannato come esecutore della strage, per la Corte “si deve ritenere raggiunta la prova che fece parte del commando che eseguì materialmente la strage del 2 agosto 1980, con mansioni esecutive e di raccordo con gli altri concorrenti”. Tra questi ci sono ovviamente Francesca Mambro, Valerio Fioravanti, Luigi Ciavardini (tutti e tre già condannati in via definitiva) e Gilberto Cavallini (condannato in primo grado e per il quale sta per cominciare il processo d’appello), ma nelle motivazioni si sottolinea che il capo di imputazione per strage “evidenzia, in ipotesi d’accusa, un notevole ampliamento della platea degli autori del delitto”, visto che “a Bellini si contesta di aver concorso con Fioravanti, Mambro, Ciavardini e Cavallini con una assai significativa previsione di chiusura (‘e con altre persone da identificare’) che lascia intravedere come il numero delle persone coinvolte nell’organizzazione dell’atto terroristico fosse davvero importante”.

Per i giudici bolognesi “si deve necessariamente partire dalla constatazione della prova granitica della presenza di Bellini il 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, poiché egli fu ripreso in alcuni fotogrammi di un filmato amatoriale girato dal turista Harald Polzer, che si riferiscono ad un momento di pochi minuti successivo alla deflagrazione”. Per la Corte, questa conclusione è inoltre “autorizzata da un altro elemento, sopravvenuto nel corso dell’istruttoria dibattimentale”, vale a dire “il riconoscimento dell’imputato da parte di Maurizia Bonini (ex moglie di Bellini, ndr) all’udienza del 21 luglio 2021”.

La deposizione di Bonini, si legge, segna “due profili decisivi” del processo. Da un lato, scrive la Corte, “la donna ha demolito l’alibi che all’epoca permise di scagionare Bellini, affermando che la mattina del 2 agosto 1980 questi arrivò a Rimini non alle 9, ma molto più tardi, verso l’ora di pranzo”. Dall’altro, Bonini “ha riconosciuto l’ex marito nel filmato di Polzer, girato alla stazione di Bologna la mattina del 2 agosto 1980, mentre camminava sul binario 1, subito dopo l’esplosione”, avvenuta alle 10.25.

Nel tratteggiare la figura di Bellini, la Corte evidenzia “compendia in sé tutte le caratteristiche per esere coprotagonista della strage: criminale comune, trafficante organizzato, criminale politico, uomo a disposizione dei servizi per operazioni di informazione e provocazione, infiltrato in Cosa nostra, killer della ‘ndrangheta, depositario di segreti e informazioni, protetto negli anni dai servizi italiani ed esteri, da uomini e organizzazioni, vertici del potere e istituzioni”.

L’analisi di questa figura “e il suo ruolo nella consumazione della strage”, proseguono i giudici, “riconducono inesorabilmente ai mandanti, riaprono lo scenario investigativo su chi non solo eseguì la strage, ma anche su chi la finanziò o la osservò da lontano, consentendo che andasse a buon fine, inserendola in una progetto di trasformazione istituzionale, ancora una volta mancato per diverse ragioni anche se, come tutte le altre stragi politiche commesse dal 1969 in avanti, ha contribuito al degrado della vita civile e politica italiana”.

Bellini, in sostanza, per i giudici “ha tutti i requisiti per essere protagonista ed elemento centrale della strage, perché ha tutti i requisiti per essere l’uomo di raccordo tra chi ha operato a Bologna e chi quell’azione ha reso possibile o non ha impedito”. L’indagine sui mandanti che è poi sfociata nel processo a Bellini, Segatel e Catracchia, secondo la Corte “giustifica la presenza di un uomo collegato ai servizi alla stazione di Bologna”. Tale, per i giudici, “deve considerarsi Bellini”, e questo “legittima una ricostruzione dei suoi collegamenti con istanze superiori, resa necessaria dalla scoperta del ‘documento Bologna’”.

Queste constatazioni portano, di conseguenza, i giudici a cassare l’idea che i Nar, gli estremisti di destra che eseguirono l’attentato, fossero degli spontaneisti. L’ipotesi accusatoria, accolta dalla Corte, indica infatti la strage di Bologna “come strage politica frutto non dell’esaltazione criminale di una banda di neofascisti disponibili, per fanatismo, agli atti più efferati, ma di un progetto politico o criminale di ampia portata, radicato ai vertici dell’associazione piduista e sostenuto dai silenzi e dalle omissioni di chi aveva la possibilità di sapere e impedire, ma non lo fece perché era di fatto al servizio di chi sostenne, finanziò e promosse la strage”.

Dunque, l’emersione della figura di Bellini “non è un espediente per tenere in piedi un processo altrimenti senza imputati, ma la conferma del collegamento tra l’azione della manovalanza neofascista e l’eterodirezione occulta (e il finanziamento) da parte di centri di potere che quella manovalanza riuscivano a controllare e indirizzare attraverso una serie di mediazioni, un anello delle quali era costituito da figure come Bellini”, ed è quindi “plausibile che Fioravanti e gli altri soggetti che parteciparono alla strage siano stati finanziati e coordinati da un livello strategico superiore, nel quale operavano esponenti della P2 e appartenenti ai servizi segreti”.